Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato proposte di legge tendenti ad intervenire nel settore delle case da gioco, da un lato incrementandone il numero e dall'altro introducendo regole precise in un settore che non è supportato da alcuna legge che disciplini la presenza e i criteri per il controllo della gestione delle case da gioco.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a dettare una normazione uniforme sull'istituzione e sulla gestione delle case da gioco in Italia, in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 152 del 1985 («la situazione normativa formatasi a partire dal 1972 è contrassegnata dalla massima disorganicità ... si impone, quindi, la urgente necessita di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore») e, più recentemente, nella sentenza n. 291 del 2001.
      In realtà, oltre che per urgenza legislativa, un'organica normativa della materia si impone anche per contrastare adeguatamente il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, violenza privata ed estorsione; ancora, per realizzare un'adeguata competitività del comparto turistico italiano, per adeguare la legislazione nazionale alle linee di tendenza della legislazione comunitaria, per introdurre nuove e cospicue forme di finanziamento degli enti locali, per incrementare l'occupazione locale diretta e indotta.
      Obiettivo di questa proposta di legge, inoltre, è quello di completare l'offerta di giochi pubblici attraverso l'istituzione di «sale da gioco» in cui sia consentito il gioco d'azzardo, in deroga alle prescrizioni del codice penale.
      Tale misura consente di dare risposta a diverse esigenze e di cogliere diverse opportunità:

          a) soddisfacimento di una domanda esistente: i giocatori oggi si recano negli oltre 100 casinò appositamente situati vicino ai confini italiani da tutti gli Stati

 

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limitrofi (l'Italia è l'unico Stato con un numero molto contenuto di case da gioco);

          b) tutela dell'ordine pubblico e lotta al gioco clandestino: la legalizzazione del gioco d'azzardo, affidato ad operatori selezionati che presentino adeguate garanzie, diminuirà il giro di affari del gioco clandestino e delle attività illecite correlate;

          c) rendimento erariale: si stima che il volume di gettito fiscale derivante dall'apertura di nuove case da gioco possa essere molto importante e costante nel tempo, in quanto si tratta di una esperienza di gioco ben differenziata dalle altre tipologie;

          d) sviluppo turistico e occupazione: le case da gioco generano movimento turistico e occupazione (i 4 casinò italiani attuali occupano in totale circa 3.000 dipendenti).

      Lo schema normativo prevede l'istituzione di un casinò per regione attraverso una procedura che coinvolge il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni ed i comuni.
      Operativamente, oltre la legge specifica di istituzione ed eventuali interventi di riordino complessivo delle norme vigenti, l'intervento comporta:

          1) un regolamento di attuazione, recante le norme sulle attività tipiche dei «parchi del divertimento» e sulle loro modalità di svolgimento; le specie e i tipi di giochi; le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico; le norme recanti le modalità di svolgimento delle operazioni di anticipazione nella casa da gioco; le disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e sulla gestione delle case da gioco;

          2) un decreto di definizione dei requisiti generali che le regioni devono applicare per la individuazione delle aree e dei comuni dove saranno ospitati; «parchi del divertimento»;

              c) un regolamento regionale per la selezione del comune, ovvero del consorzio di comuni, e dell'area specifica dove ha sede il «parco del divertimento»;

              d) un decreto di definizione dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dai candidati concessionari ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco degli operatori abilitati, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

              e) un capitolato della gara per il rilascio delle concessioni, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Le commissioni di aggiudicazione sono nominate dalle regioni.

      In particolare, l'articolo unico della proposta di legge, al comma 1, prevede l'istituzione di case da gioco, in deroga al codice penale, nell'ambito di parchi del divertimento; al successivo comma 2 definisce il numero di tali parchi (uno per regione); al comma 3 affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rilascio delle relative concessioni; con i commi da 4 a 6 sono definiti dei criteri da adottare per la localizzazione dei parchi del divertimento; al comma 7 sono stabiliti i tempi di istituzione ed i contenuti minimi del regolamento di attuazione della legge; al comma 8 è definita la procedura di individuazione dei comuni dove hanno sede i parchi del divertimento, affidata alle regioni; ai commi da 9 a 14 sono definiti gli indirizzi ed i tempi della procedura di individuazione dei concessionari in modo da garantire rapidità della procedura, affidabilità dei soggetti ed efficienza del mercato; al comma 15 è stabilita la ripartizione dei proventi tra concessionario (46 per cento) regioni, comuni ed erario (40 per cento nel complesso), finalità sociali o culturali (5 per cento) e organi di controllo (9 per cento); al comma 16 sono fissati in quindici anni i tempi di adeguamento delle case da gioco già esistenti alle nuove disposizioni; ai commi da 17 a 20, infine, sono dettate norme relative alle sanzioni e ai controlli.

 

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